220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 965 A. Definition of negotiable security

A negotiable security is any instrument to which a right attaches in such a manner that it may not be exercised or transferred to another without the instrument.

Art. 964l C. Relazione

1 L’organo superiore di direzione o di amministrazione presenta una relazione annuale sull’osservanza degli obblighi di diligenza.

2 La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese.

3 L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:

1.
sia pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;
2.
sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.

4 L’articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conserva-zione delle relazioni.

5 Le imprese che offrono prodotti e servizi di imprese che hanno redatto una siffatta relazione non sono tenute a presentarne una propria concernente tali prodotti e servizi.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.