152.11 Ordinance of 8 September 1999 to the Federal Act on Archiving (Archiving Ordinance)

152.11 Ordinanza dell' 8 settembre 1999 relativa alla legge federale sull'archiviazione (Ordinanza sull'archiviazione, OLAr)

Art. 5 Methods of obligatory offering and transfer of documents

(Arts. 5, 6 and 7 ArchA)

1 The body required to offer its documents to the Federal Archives shall ensure that the documents are prepared so that they can be assessed for archival value and, where applicable, archived without extra expense.

2 The body required to offer its documents to the Federal Archives shall suggest which documents are of archival value from a legal and administrative point of view.

3 Requirements for special retention periods under Article 12 of the Act shall be indicated at the time of offering.

4 The Federal Archives shall issue directives governing the details of the obligation to offer documents to it and of their transfer.

Art. 5 Modalità dell’obbligo di offerta e del versamento per i servizi tenuti ad offrire i loro documenti

(art. 5, 6 e 7 LAr)

1 Il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti si adopera affinché i documenti siano preparati in modo tale da poter essere valutati ai fini della determinazione del loro valore archivistico e se del caso archiviati senza ulteriori oneri.

2 Il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti propone i documenti che hanno un valore archivistico dal profilo giuridico e amministrativo.

3 Le esigenze di termini di protezione particolari giusta l’articolo 12 della legge devono essere indicate già al momento dell’offerta dei documenti.

4 I dettagli relativi all’obbligo di offerta e al versamento sono disciplinati per mezzo di istruzioni emanate dall’Archivio federale.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.