152.11 Ordinance of 8 September 1999 to the Federal Act on Archiving (Archiving Ordinance)

152.11 Ordinanza dell' 8 settembre 1999 relativa alla legge federale sull'archiviazione (Ordinanza sull'archiviazione, OLAr)

Art. 6 Establishment of archival value

(Arts. 7 and 8 ArchA)

1 The Federal Archives shall decide whether documents should be permanently archived, taking account of the suggestions of the body required to offer its documents to it. It shall assess the documents offered using historical and archival criteria.

2 If the Federal Archives and the body obliged to offer its documents disagree on the archival value of documents, they shall be archived.

3 The Federal Archives shall co-operate with the independent archiving bodies to decide whether such documents are of archival value.

4 The Federal Archives shall assess the archival value of the documents offered within a period of one year. If it fails to reach a decision, the archiving obligation shall lapse. Such period may be extended if the Federal Archives demonstrates that it cannot assess the documents in time.

Art. 6 Determinazione del valore archivistico

(art. 7 e 8 LAr)

1 L’Archivio federale decide, tenuto conto delle proposte fatte dal servizio tenuto ad offrire i suoi documenti, in merito all’archiviazione permanente dei documenti. Giudica i documenti offerti dal profilo storico e dei principi dell’archiviazione.

2 Se l’Archivio federale e il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti non giungono ad un’intesa sul valore archivistico di determinati documenti, questi vengono archiviati.

3 L’Archivio federale stabilisce in collaborazione con i servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti il valore archivistico di questi ultimi.

4 L’Archivio federale giudica il valore archivistico dei documenti offerti entro un anno. Se non esprime un parere, l’obbligo di archiviazione viene a cadere. Il termine può essere prorogato se l’Archivio federale può dimostrare che una valutazione non può essere effettuata entro il termine previsto.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.