152.11 Ordinance of 8 September 1999 to the Federal Act on Archiving (Archiving Ordinance)

152.11 Ordinanza dell' 8 settembre 1999 relativa alla legge federale sull'archiviazione (Ordinanza sull'archiviazione, OLAr)

Art. 4 Commencement of obligation to offer documents to the Federal Archives

(Art. 6 ArchA)

1 Documents shall be deemed no longer constantly required and hence must be offered to the Federal Archives when the body bound to make such offer is no longer using them frequently and regularly. Such offer shall be made no later than five years after the last addition to the records.3

2 The Federal Archives may extend the term of paragraph 1 if the body required to offer its documents can submit justification that it still needs them.

3 Special categories of documents shall be offered and, where applicable, transferred immediately after drafting or signature. State Treaties shall be offered through the Directorate of Public International Law. The Federal Archives shall regulate the details in directives.

3 Amended by Art. 20 No 2 of the GEVER Ordinance of 3 April 2019, in force since 1 April 2020 (AS 2019 1311).

Art. 4 Insorgenza dell’obbligo di offerta dei documenti

(art. 6 LAr)

1 Si considera che i documenti non servono più in modo permanente e che devono pertanto essere offerti all’Archivio federale quando il servizio tenuto ad offrirli non li utilizza più in modo frequente e regolare, tuttavia al più tardi cinque anni dopo l’ultima aggiunta di documenti.3

2 Il termine di cui al capoverso 1 può essere prorogato dall’Archivio federale qualora il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti possa dimostrare di avere ancora bisogno di essi.

3 Categorie particolari di documenti vengono offerte rispettivamente versate subito dopo la stesura o la firma, gli accordi internazionali attraverso la Direzione del diritto internazionale pubblico. I dettagli sono disciplinati nelle corrispondenti istruzioni dell’Archivio federale.

3 Nuovo testo giusta l’art. 20 n. 2 dell’O del 3 apr. 2019 sulla gestione elettronica degli affari nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1311).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.