Für die Transitionszusammenarbeit kann der Bund die Gesellschaft zur Unterstützung des Bundes bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Entwicklungs- und Transitionsländern nach den Artikeln 30a–30d der Verordnung vom 12. Dezember 19775 über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe beiziehen.
Per la cooperazione per la transizione la Confederazione può rivolgersi alla società di cui agli articoli 30a–30d dell’ordinanza del 12 dicembre 19775 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali, che sostiene la Confederazione nella cooperazione economica nei Paesi in sviluppo e in transizione.
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