Per la cooperazione per la transizione la Confederazione può rivolgersi alla società di cui agli articoli 30a–30d dell’ordinanza del 12 dicembre 19775 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali, che sostiene la Confederazione nella cooperazione economica nei Paesi in sviluppo e in transizione.
Für die Transitionszusammenarbeit kann der Bund die Gesellschaft zur Unterstützung des Bundes bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Entwicklungs- und Transitionsländern nach den Artikeln 30a–30d der Verordnung vom 12. Dezember 19775 über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe beiziehen.
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