7 In Kraft bis zum 21. Dez. 2022 (siehe Art. 13 Abs. 4).
1 L’esportazione di pollame da cortile, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia è vietata.
2 Il veterinario cantonale può autorizzare l’esportazione di pollame da cortile ai fini della macellazione diretta se l’autorità del luogo di destinazione ha dato il suo consenso.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.