Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.443.116 Ordinanza dell’USAV del 24 novembre 2022 che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria

916.443.116 Verordnung des BLV vom 24. November 2022 über Massnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung der Aviären Influenza

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Art. 3 Esportazione di pollame da cortile, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia

1 L’esportazione di pollame da cortile, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia è vietata.

2 Il veterinario cantonale può autorizzare l’esportazione di pollame da cortile ai fini della macellazione diretta se l’autorità del luogo di destinazione ha dato il suo consenso.

Art. 36

7 In Kraft bis zum 21. Dez. 2022 (siehe Art. 13 Abs. 4).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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