1 L’esportazione di pollame da cortile, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia è vietata.
2 Il veterinario cantonale può autorizzare l’esportazione di pollame da cortile ai fini della macellazione diretta se l’autorità del luogo di destinazione ha dato il suo consenso.
7 In Kraft bis zum 21. Dez. 2022 (siehe Art. 13 Abs. 4).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.