Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 313

Die Gebühren für Dienstleistungen des BLV, wie Prüfungen, Untersuchungen, Bewilligungen und Kontrollen an der Zoll- und Landesgrenze oder im Landesinnern, richten sich nach der Gebührenverordnung BLV vom 30. Oktober 1985736.

735 Fassung gemäss Ziff. 1 der V vom 30. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6859).

736 SR 916.472

Art. 312b Procedura di riconoscimento, notifica dei riconoscimenti e revoca

1 La domanda per il riconoscimento di un laboratorio deve essere inoltrata all’USAV. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a.
la formazione, il perfezionamento nel campo della lotta alle epizoozie e il grado di occupazione del direttore del laboratorio e del suo sostituto;
b.
il numero di persone incaricate di eseguire le analisi e la loro formazione;
c.
le epizoozie per le quali viene richiesto il riconoscimento nonché le relative procedure metodologiche;
d.
la prova dell’accreditamento del laboratorio secondo la norma SN EN ISO/IEC 17025, 2005, Criteri generali per la competenza dei laboratori ad eseguire prove e/o tarature741.

2 Il riconoscimento è limitato a cinque anni. La domanda di rinnovo del riconoscimento deve essere inoltrata almeno tre mesi prima della sua scadenza.

3 L’USAV comunica al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione (art. 17 dell’ordinanza del 9 maggio 2012742 sull’impiego confinato) le analisi per le quali il laboratorio è riconosciuto e la data di rilascio del suo riconoscimento.

4 L’USAV pubblica regolarmente in Internet un elenco dei laboratori riconosciuti e il nominativo dei rispettivi direttori.

5 Le mutazioni di personale che riguardano il direttore del laboratorio e il suo sostituto, i cambiamenti di indirizzo e i cambiamenti delle indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere notificati entro 14 giorni all’USAV.

6 L’USAV può revocare il riconoscimento se:

a.
le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute;
b.
la qualità dei dati o la frequenza della loro notifica secondo l’articolo 312c capoverso 2 danno adito ripetutamente a contestazioni;
c.
il laboratorio non partecipa regolarmente ai controlli esterni della qualità (esperimenti in comune);
d.
il controllo esterno della qualità dà adito ripetutamente a contestazioni.

740 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

741 Il testo della norma menzionata può essere consultato gratuitamente od ottenuto a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

742 RS 814.912

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.