Der Kantonstierarzt meldet verdächtige oder verseuchte Legehennenbestände sowie verseuchte Schlachttierkörper dem Kantonsarzt und dem Kantonschemiker. Im Seuchenfall informiert er sie zusätzlich über die Anordnung von Massnahmen nach Artikel 260 Absatz 1 Buchstaben b und d.
617 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. April 2018, in Kraft seit 1. Juni 2018 (AS 2018 2069).
1 In caso di accertamento di sierotipi di Salmonella di cui all’articolo 255 capoverso 3 il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo avicolo infetto. Ordina inoltre che:626
2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro se tutti gli animali dell’effettivo infetto sono stati uccisi o macellati e la pulizia e la disinfezione dei luoghi sono state controllate mediante un’analisi batteriologica.
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626 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).
628 Abrogato dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
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