Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 260 Caso di epizoozia

1 In caso di accertamento di sierotipi di Salmonella di cui all’articolo 255 capoverso 3 il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo avicolo infetto. Ordina inoltre che:626

a.
l’effettivo infetto sia macellato o ucciso;
b.
le uova non vengano più utilizzate per la cova e che vengano eliminate come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OESA627 oppure che siano sottoposte a un trattamento per l’eliminazione delle salmonelle prima di essere messe in commercio a scopi alimentari;
c.
le uova già covate siano eliminate come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OESA;
d.
la carne fresca di animali provenienti da un effettivo infetto sia sottoposta a un trattamento per l’eliminazione delle salmonelle prima di essere messa in commercio.

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro se tutti gli animali dell’effettivo infetto sono stati uccisi o macellati e la pulizia e la disinfezione dei luoghi sono state controllate mediante un’analisi batteriologica.

3 ...628

626 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

627 RS 916.441.22

628 Abrogato dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 260a Meldepflicht

Der Kantonstierarzt meldet verdächtige oder verseuchte Legehennenbestände sowie verseuchte Schlachttierkörper dem Kantonsarzt und dem Kantonschemiker. Im Seuchenfall informiert er sie zusätzlich über die Anordnung von Massnahmen nach Artikel 260 Absatz 1 Buchstaben b und d.

617 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. April 2018, in Kraft seit 1. Juni 2018 (AS 2018 2069).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.