(Art. 9 Abs. 1 AVG)
Die Vermittlungsprovision zulasten von Personen, die für künstlerische und ähnliche Darbietungen vermittelt werden, wird in Prozenten der tatsächlich geschuldeten Brutto-Gage berechnet.
(art. 9 cpv. 1 LC)
La provvigione di collocamento a carico delle persone collocate per rappresentazioni artistiche e manifestazioni analoghe è calcolata in percentuale dell’onorario lordo effettivamente dovuto.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.