(Art. 5 AVG)
1 Erfüllt der Vermittler einen Tatbestand nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a oder b AVG, so kann die zuständige Behörde:
2 Die zuständige kantonale Behörde teilt jede in Anwendung von Artikel 5 AVG verfügte Sanktion dem SECO mit. Insbesondere meldet sie, welche Personen erwiesenermassen nicht in der Lage gewesen sind, für eine fachgerechte Vermittlung Gewähr zu bieten.
17 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 5321).
(art. 5 LC)
1 Se il collocatore si trova in una delle situazioni d’infrazione previste nell’articolo 5 capoverso 1 lettere a o b LC, l’autorità competente può:
2 La competente autorità cantonale comunica alla SECO tutte le sanzioni prese in applicazione dell’articolo 5 LC. Essa gli comunica in particolare i nomi delle persone che hanno dimostrato di non essere in grado di esercitare adeguatamente l’attività di collocatore.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).
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