(Art. 6 AVG)
Der Vermittler muss Änderungen gegenüber den Angaben im Bewilligungsgesuch beziehungsweise in der Meldung seiner Zweigniederlassung unverzüglich der zuständigen kantonalen Behörde mitteilen.
(art. 6 LC)
Il collocatore deve comunicare immediatamente alla competente autorità cantonale qualsiasi cambiamento dei dati contenuti nella domanda d’autorizzazione o nell’annuncio riguardante la propria succursale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.