Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 81 Gesundheit
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità

818.31 Bundesgesetz vom 3. Oktober 2008 zum Schutz vor Passivrauchen

818.31 Legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo

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Art. 3 Raucherbetriebe

Restaurationsbetriebe werden auf Gesuch hin als Raucherlokale bewilligt, wenn der Betrieb:

a.
eine dem Publikum zugängliche Gesamtfläche von höchstens 80 Quadratmetern hat;
b.
gut belüftet und nach aussen leicht erkennbar als Raucherlokal bezeichnet ist; und
c.
nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, die einer Tätigkeit im Raucherlokal im Arbeitsvertrag zugestimmt haben.

Art. 3 Strutture per fumatori

Se ne fanno richiesta, le imprese della ristorazione possono essere autorizzate in quanto locali per fumatori se:

a.
dispongono di una superficie totale accessibile al pubblico non superiore a 80 metri quadrati;
b.
dispongono di una ventilazione adeguata e sono facilmente riconoscibili dall’esterno come locali per fumatori; e
c.
impiegano unicamente persone che nel contratto di lavoro hanno acconsentito ad essere impiegate in un locale per fumatori.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.