Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 81 Gesundheit

818.31 Legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo

818.31 Bundesgesetz vom 3. Oktober 2008 zum Schutz vor Passivrauchen

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Art. 3 Strutture per fumatori

Se ne fanno richiesta, le imprese della ristorazione possono essere autorizzate in quanto locali per fumatori se:

a.
dispongono di una superficie totale accessibile al pubblico non superiore a 80 metri quadrati;
b.
dispongono di una ventilazione adeguata e sono facilmente riconoscibili dall’esterno come locali per fumatori; e
c.
impiegano unicamente persone che nel contratto di lavoro hanno acconsentito ad essere impiegate in un locale per fumatori.

Art. 3 Raucherbetriebe

Restaurationsbetriebe werden auf Gesuch hin als Raucherlokale bewilligt, wenn der Betrieb:

a.
eine dem Publikum zugängliche Gesamtfläche von höchstens 80 Quadratmetern hat;
b.
gut belüftet und nach aussen leicht erkennbar als Raucherlokal bezeichnet ist; und
c.
nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, die einer Tätigkeit im Raucherlokal im Arbeitsvertrag zugestimmt haben.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.