Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 81 Gesundheit
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817.022.104 Verordnung des EDI vom 16. Dezember 2016 über Lebensmittel für Personen mit besonderem Ernährungsbedarf (VLBE)

817.022.104 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE)

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Art. 23 Begriff

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke sind Lebensmittel, die bestimmt sind für Patientinnen und Patienten mit:

a.
eingeschränkter, behinderter oder gestörter Fähigkeit zur Aufnahme, Verdauung, Resorption, Verstoffwechslung oder Ausscheidung gewöhnlicher Lebensmittel oder bestimmter darin enthaltener Nährstoffe, einschliesslich deren Metaboliten; oder
b.
einem sonstigen medizinisch bedingten Nährstoffbedarf, für die eine Modifizierung der normalen Ernährung, andere Lebensmittel für die Ernährung bestimmter Personengruppen oder eine Kombination von beiden den Bedürfnissen nicht entspricht.

Art. 24 Categorie di alimenti a fini medici speciali

1 Gli alimenti a fini medici speciali vengono classificati nelle seguenti categorie:

a.
alimenti completi dal punto di vista nutrizionale che, con una formulazione standard delle sostanze nutritive, possono costituire l’unica fonte di nutrimento per le persone a cui sono destinati;
b.
alimenti completi dal punto di vista nutrizionale che, con una formulazione delle sostanze nutritive adattata specificatamente a una determinata malattia, disturbo o stato patologico, possono costituire l’unica fonte di nutrimento;
c.
alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale che, con una formulazione standard o una formulazione adattata specificatamente a una determinata malattia, disturbo o stato patologico, non sono idonei a essere utilizzati come unica fonte di nutrimento.

2 Gli alimenti di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere utilizzati anche per la sostituzione parziale o l’integrazione dell’alimentazione di un paziente.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.