Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 81 Gesundheit
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità

814.711 Verordnung vom 27. Februar 2019 zum Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall (V-NISSG)

814.711 Ordinanza del 27 febbraio 2019 concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS)

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Art. 12 Veranstaltung ohne Laserstrahlung im Publikumsbereich

1 Wer eine Veranstaltung ohne Laserstrahlung im Publikumsbereich durchführt, an welcher eine Lasereinrichtung der Klasse 1M, 2M, 3R, 3B oder 4 betrieben wird, muss dafür eine Person nach Absatz 2 Buchstabe a einsetzen.

2 Die Person, welche die Lasereinrichtung betreibt, muss:

a.
über eine Sachkundebestätigung nach Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a oder einen Sachkundenachweis nach Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b verfügen;
b.
die Vorgaben nach Anhang 3 Ziffer 1.1 einhalten;
c.
dem BAG spätestens 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung über dessen Meldeportal die Angaben nach Anhang 3 Ziffern 2.1 und 2.2 melden.

Art. 12 Manifestazione in cui la radiazione laser non raggiunge il settore destinato al pubblico

1 Chi organizza una manifestazione in cui la radiazione laser non raggiunge il settore destinato al pubblico per la quale è previsto l’utilizzo di un apparecchio laser di classe 1M, 2M, 3R, 3B o 4, deve avvalersi di una persona secondo il capoverso 2 lettera a.

2 La persona che utilizza l’apparecchio laser deve:

a.
possedere una conferma di competenza secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettera a o un attestato di competenza secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettera b;
b.
rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 3 numero 1.1;
c.
notificare all’UFSP tramite il suo portale di notifica le indicazioni di cui all’allegato 3 numeri 2.1 e 2.2 al più tardi 14 giorni prima dell’inizio della manifestazione.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.