Sanierungspflichtige müssen der Behörde die durchgeführten Sanierungsmassnahmen melden und nachweisen, dass die Sanierungsziele erreicht worden sind. Die Behörde nimmt dazu Stellung.
19 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 der V vom 26. Sept. 2008 über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 4771).
Chi è tenuto al risanamento deve notificare all’autorità i provvedimenti di risanamento attuati e fornire la prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti. L’autorità si pronuncia in merito.
20 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. all’O del 26 set. 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4771).
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