Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 81 Gesundheit
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità

814.600 Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA)

814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

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Art. 34 Betrieb

1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen, die jährlich mehr als 100 t Abfälle annehmen, dürfen nur biogene Abfälle verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nähr- und Schadstoffgehalte, für das entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von Artikel 5 der Dünger-Verordnung vom 10. Januar 200143 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.

2 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.
die Verpackung biologisch abbaubar ist und sich für das entsprechende Verfahren eignet; oder
b.
die Verpackung vor oder während der Verrottung oder Vergärung möglichst vollständig entfernt wird.

3 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV44 betreffend Kompost und Gärgut.

Art. 34 Esercizio

1 Negli impianti di compostaggio e di fermentazione che prendono in consegna ogni anno più di 100 t di rifiuti possono essere decomposti o fatti fermentare soltanto i rifiuti biogeni che, in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro tenore di sostanze nutritive e sostanze nocive, possono essere sottoposti al trattamento in questione e si prestano a essere riciclati come concime ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del 10 gennaio 200143 sui concimi (OCon). Non devono soddisfare il requisito dell’idoneità al riciclaggio come concime i rifiuti destinati alla cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico.

2 I rifiuti biogeni imballati possono essere decomposti o fatti fermentare negli impianti di compostaggio e di fermentazione di cui al capoverso 1, al di fuori di impianti di depurazione delle acque di scarico, se l’imballaggio:

a.
è biodegradabile e può essere sottoposto al trattamento in questione; oppure
b.
può essere rimosso il più completamente possibile prima o durante la decomposizione o la fermentazione.

3 Per il resto si applicano le prescrizioni dell’OCon e della ORRPChim44 concernenti il compost e il digestato.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.