Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 81 Gesundheit
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità

814.501.43 Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über die Personen- und Umgebungsdosimetrie (Dosimetrieverordnung)

814.501.43 Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 sulla dosimetria individuale e ambientale (Ordinanza sulla dosimetria)

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Art. 34 Messverfahren

1 Die Inkorporationsüberwachung ist durchzuführen:

a.
mittels einer Triagemessung nach Artikel 40 durch den Betrieb; oder
b.
mittels einer Inkorporationsmessung mit geeigneter Apparatur durch eine anerkannte Personendosimetriestelle.

2 Die Ergebnisse der Triagemessung werden nicht zur Dosisermittlung verwendet.

3 Liegt das Resultat einer Triagemessung über der nuklidspezifischen Messschwelle nach Anhang 15, so ist eine Inkorporationsmessung durchzuführen.

Art. 34 Procedura di misurazione

1 La sorveglianza dell’incorporazione deve avvenire mediante:

a.
una misurazione di sondaggio eseguita dall’azienda secondo l’articolo 40;
b.
una misurazione dell’incorporazione con apparecchiature adeguate eseguita da un servizio di dosimetria individuale riconosciuto.

2 I risultati della misurazione di sondaggio non sono utilizzati per l’accertamento della dose.

3 Se il risultato di una misurazione di sondaggio è superiore alla soglia di misura specifica del nuclide secondo l’allegato 15, deve essere eseguita una misurazione dell’incorporazione.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.