Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 81 Gesundheit

814.501.43 Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 sulla dosimetria individuale e ambientale (Ordinanza sulla dosimetria)

814.501.43 Verordnung des EDI vom 26. April 2017 über die Personen- und Umgebungsdosimetrie (Dosimetrieverordnung)

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Art. 34 Procedura di misurazione

1 La sorveglianza dell’incorporazione deve avvenire mediante:

a.
una misurazione di sondaggio eseguita dall’azienda secondo l’articolo 40;
b.
una misurazione dell’incorporazione con apparecchiature adeguate eseguita da un servizio di dosimetria individuale riconosciuto.

2 I risultati della misurazione di sondaggio non sono utilizzati per l’accertamento della dose.

3 Se il risultato di una misurazione di sondaggio è superiore alla soglia di misura specifica del nuclide secondo l’allegato 15, deve essere eseguita una misurazione dell’incorporazione.

Art. 34 Messverfahren

1 Die Inkorporationsüberwachung ist durchzuführen:

a.
mittels einer Triagemessung nach Artikel 40 durch den Betrieb; oder
b.
mittels einer Inkorporationsmessung mit geeigneter Apparatur durch eine anerkannte Personendosimetriestelle.

2 Die Ergebnisse der Triagemessung werden nicht zur Dosisermittlung verwendet.

3 Liegt das Resultat einer Triagemessung über der nuklidspezifischen Messschwelle nach Anhang 15, so ist eine Inkorporationsmessung durchzuführen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.