Das BAFU kann im Rahmen seiner Kontrolle nach Artikel 15 Absatz 2 vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen in Fällen nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g letzter Satzteil Auskunft aus dem Informationssystem nach Artikel 21 des Bundesgesetzes vom 16. März 20124 über den Verkehr mit Tieren und Pflanzen geschützter Arten verlangen.
Nell’ambito dei suoi controlli secondo l’articolo 15 capoverso 2 e nei casi previsti dall’articolo 5 capoverso 1 lettera g parte finale del periodo, l’UFAM può chiedere all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria di avere accesso alle informazioni memorizzate nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21 della legge federale del 16 marzo 20124 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.
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