Die Sistierung weiterer Bewilligungen richtet sich nach Artikel 22.
La sospensione di altre autorizzazioni è disciplinata dall’articolo 22.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.