Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 81 Gesundheit
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità

810.212.41 Verordnung des EDI vom 2. Mai 2007 über die Zuteilung von Organen zur Transplantation (Organzuteilungsverordnung EDI)

810.212.41 Ordinanza del DFI del 2 maggio 2007 concernente l'attribuzione di organi per il trapianto (Ordinanza del DFI sull'attribuzione di organi)

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Art. 11b Zuteilung nach Punktesystem bei Spenderinnen und Spendern ab 50 Jahren

Liegt keine unmittelbare Bedrohung des Lebens nach Artikel 10 Absatz 1 vor und ist die Spenderin oder der Spender 50 Jahre alt oder älter, so ist die Leber wie folgt zuzuteilen:

a.
bei Spenderinnen und Spendern mit Blutgruppe 0: gemäss den Prioritäten nach Artikel 11 Absatz 2;
b.
bei Spenderinnen und Spendern mit einer anderen Blutgruppe als Blutgruppe 0: der Patientin oder dem Patienten, der oder dem nach Anhang 1 die meisten Punkte zugeordnet wurden.

16 Eingefügt durch Ziff. I der V des EDI vom 12. Mai 2015, in Kraft seit 1. Juni 2015 (AS 2015 1429).

Art. 11b Attribuzione secondo un sistema a punti per donatori di età non inferiore a 50 anni

Se per il paziente non vi è un imminente pericolo di morte ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 e se il donatore ha un’età non inferiore a 50 anni, il fegato è attribuito:

a.
per donatori appartenenti al gruppo sanguigno 0: secondo le priorità di cui all’articolo 11 capoverso 2;
b.
per donatori appartenenti a un gruppo sanguigno diverso dal gruppo 0: al paziente che ha ottenuto il maggior numero di punti secondo l’allegato 1.

17 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 12 mag. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1429).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.