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810.212.41 Verordnung des EDI vom 2. Mai 2007 über die Zuteilung von Organen zur Transplantation (Organzuteilungsverordnung EDI)

810.212.41 Ordinanza del DFI del 2 maggio 2007 concernente l'attribuzione di organi per il trapianto (Ordinanza del DFI sull'attribuzione di organi)

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Art. 11a Zuteilung nach Punktesystem bei Spenderinnen und Spendern von 18‒49 Jahren


1 Liegt keine unmittelbare Bedrohung des Lebens nach Artikel 10 Absatz 1 vor und ist die Spenderin oder der Spender zwischen 18 und 49 Jahre alt, so ist die Leber an erster Stelle der Patientin oder dem Patienten mit einem Körpergewicht bis 25 Kilogramm zuzuteilen.

2 Hat die Spenderin oder der Spender die Blutgruppe 0, so ist die Leber innerhalb der Prioritäten nach Absatz 1 nach den Prioritäten nach Artikel 11 Absatz 2 zuzuteilen.

3 Hat die Spenderin oder der Spender eine andere Blutgruppe als die Blutgruppe 0, so ist die Leber innerhalb der Prioritäten nach Absatz 1 der Patientin oder dem Patienten zuzuteilen, der oder dem nach Anhang 1 die meisten Punkte zugeordnet wurden.

15 Eingefügt durch Ziff. I der V des EDI vom 12. Mai 2015, in Kraft seit 1. Juni 2015 (AS 2015 1429).

Art. 11a Attribuzione secondo un sistema a punti per donatori di età compresa fra 18 e 49 anni

1 Se per il paziente non vi è un imminente pericolo di morte ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 e se il donatore ha un’età compresa fra 18 e 49 anni, il fegato è attribuito in primo luogo a un paziente di peso corporeo fino a 25 chilogrammi.

2 Se il donatore appartiene al gruppo sanguigno 0, all’interno delle priorità di cui al capoverso 1 il fegato è attribuito secondo le priorità di cui all’articolo 11 capoverso 2.

3 Se il donatore appartiene a un gruppo sanguigno diverso dal gruppo 0, all’interno delle priorità di cui al capoverso 1 il fegato è attribuito al paziente che ha ottenuto il maggior numero di punti secondo l’allegato 1.

16 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 12 mag. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1429).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.