Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

747.201.7 Verordnung vom 14. März 1994 über Bau und Betrieb von Schiffen und Anlagen öffentlicher Schifffahrtsunternehmen (Schiffbauverordnung, SBV)

747.201.7 Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e degli impianti delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB)

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Art. 34 Notausstiege und Fluchtwege

1 Jedes Schiff muss über Notausstiege aus Räumen unter Deck und über Fluchtwege verfügen, damit es rasch und sicher evakuiert werden kann.

2 Notausstiege und Fluchtwege müssen jederzeit ungehindert benützt werden können.

3 Sie müssen deutlich markiert sein.

Art. 34 Uscite di soccorso e vie di scampo

1 Ogni battello deve disporre di uscite di soccorso dal sottocoperta e di vie di scampo, in modo da poter essere evacuato rapidamente e con sicurezza.

2 Le uscite di soccorso e le vie di scampo devono poter essere utilizzate in qualsiasi momento senza ostacoli.

3 Devono essere chiaramente marcate.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.