Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

747.201.7 Verordnung vom 14. März 1994 über Bau und Betrieb von Schiffen und Anlagen öffentlicher Schifffahrtsunternehmen (Schiffbauverordnung, SBV)

747.201.7 Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e degli impianti delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB)

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Art. 35 Verkehrswege

1 Treppen, Gänge und Fussböden müssen gleitsicher sein.

2 Treppen müssen innerhalb der Schiffsaufbauten liegen und beidseitig mit durchlaufenden Handläufen versehen sein.

3 Die für Fahrgäste bestimmten freien Decks müssen mit einem festen Schanzkleid oder einer Reling von mindestens 1 m Höhe umgeben sein, die so beschaffen sind, dass Kleinkinder nicht über Bord fallen können.

Art. 35 Circolazione sul battello

1 Le scale, le corsie e i pavimenti devono essere antisdrucciolevoli.

2 Le scale devono trovarsi all’interno della soprastruttura del battello ed essere provviste di corrimano da entrambi i lati.

3 I ponti all’aperto accessibili ai passeggeri devono essere circondati da un’impavesata o da una ringhiera di almeno 1 m di altezza, costruite in modo che i bambini piccoli non possano passarvi attraverso e cadere dal battello.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.