747.201.7 Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e degli impianti delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB)

747.201.7 Verordnung vom 14. März 1994 über Bau und Betrieb von Schiffen und Anlagen öffentlicher Schifffahrtsunternehmen (Schiffbauverordnung, SBV)

Art. 34 Uscite di soccorso e vie di scampo

1 Ogni battello deve disporre di uscite di soccorso dal sottocoperta e di vie di scampo, in modo da poter essere evacuato rapidamente e con sicurezza.

2 Le uscite di soccorso e le vie di scampo devono poter essere utilizzate in qualsiasi momento senza ostacoli.

3 Devono essere chiaramente marcate.

Art. 34 Notausstiege und Fluchtwege

1 Jedes Schiff muss über Notausstiege aus Räumen unter Deck und über Fluchtwege verfügen, damit es rasch und sicher evakuiert werden kann.

2 Notausstiege und Fluchtwege müssen jederzeit ungehindert benützt werden können.

3 Sie müssen deutlich markiert sein.

 

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