Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

747.111 Schiffsregisterverordnung vom 16. Juni 1986

747.111 Ordinanza del 16 giugno 1986 sul registro del naviglio

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Art. 22 Grundsatz

Die Schiffsregisterämter und die Rheinschifffahrtsbehörde erheben für ihre Verrichtungen Gebühren. Diese fallen den Kantonen zu.

Art. 22 Principio

Gli uffici del registro del naviglio e l’autorità della navigazione renana riscuotono tasse per i loro lavori. L’introito è versato ai Cantoni.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.