747.111 Ordinanza del 16 giugno 1986 sul registro del naviglio

747.111 Schiffsregisterverordnung vom 16. Juni 1986

Art. 22 Principio

Gli uffici del registro del naviglio e l’autorità della navigazione renana riscuotono tasse per i loro lavori. L’introito è versato ai Cantoni.

Art. 22 Grundsatz

Die Schiffsregisterämter und die Rheinschifffahrtsbehörde erheben für ihre Verrichtungen Gebühren. Diese fallen den Kantonen zu.

 

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