Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

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Art. 10 Sicherheitsabstände zu Dämmen, Einschnitten, Fundamenten und Bäumen

Ein Sicherheitsabstand von mindestens 2 m ist einzuhalten zwischen einer Rohrleitungsanlage und:

a.
dem Böschungsfuss bei Dämmen;
b.
der Böschungskrone bei Einschnitten;
c.
Fundamenten;
d.
Bäumen.

Art. 10 Distanze di sicurezza da tracciati in rilevato, tracciati in trincea, fondazioni e alberi

Deve essere rispettata una distanza minima di 2 metri tra un impianto di trasporto in condotta e:

a.
il piede della scarpata nel caso di un tracciato in rilevato;
b.
il margine del pendio nel caso di un tracciato in trincea;
c.
fondazioni;
d.
alberi.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.