Die Gebühren richten sich nach der Gebührenverordnung BAV vom 25. November 1998130 beziehungsweise den entsprechenden kantonalen Bestimmungen.
Gli emolumenti sono disciplinati dall’ordinanza del 25 novembre 1998134 sugli emolumenti relativi ai compiti dell’Ufficio federale dei trasporti e dalle disposizioni cantonali in merito.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.