Für die Vertrauensärzte und Vertrauensärztinnen gelten die Artikel 56–62 VTE16 sinngemäss.
Ai medici di fiducia si applicano per analogia gli articoli 56–62 OVF16.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.