Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 72 Öffentliche Werke
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 72 Lavori pubblici

725.111.31 Verordnung des UVEK vom 4. Dezember 2007 über den Landerwerb bei der Fertigstellung des beschlossenen Nationalstrassennetzes

725.111.31 Ordinanza del DATEC del 4 dicembre 2007 concernente l'acquisto di terreni per il completamento della rete delle strade nazionali approvata

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Art. 7

1 Die Kantone haben vorsorglich erworbene Grundstücke und Gebäude nach Möglichkeit zu marktgerechten Bedingungen zu nutzen. Pacht- und Mietverträge sind schriftlich festzulegen. Über Mobiliar, das mit Liegenschaften zusammen erworben wird, ist ein Inventar zu führen.

2 Die Nettoerträge sind dem Bund im Verhältnis seines Anteils an den Landerwerbskosten gutzuschreiben und periodisch, mindestens aber alljährlich mit dem ASTRA abzurechnen.

Art. 7

1 I Cantoni devono provvedere affinché dai fondi e dagli immobili acquistati a titolo precauzionale sia ricavato un reddito possibilmente conforme alle condizioni del mercato. I contratti d’affitto e di locazione devono essere conclusi per scritto. Deve essere compilato un inventario della mobilia acquisita insieme agli immobili.

2 Il ricavo netto deve essere accreditato alla Confederazione proporzionalmente alla sua quota di partecipazione alle spese d’acquisto di terreni; periodicamente, ma almeno una volta all’anno, va presentato un conteggio all’USTRA.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.