725.111.31 Ordinanza del DATEC del 4 dicembre 2007 concernente l'acquisto di terreni per il completamento della rete delle strade nazionali approvata

725.111.31 Verordnung des UVEK vom 4. Dezember 2007 über den Landerwerb bei der Fertigstellung des beschlossenen Nationalstrassennetzes

Art. 7

1 I Cantoni devono provvedere affinché dai fondi e dagli immobili acquistati a titolo precauzionale sia ricavato un reddito possibilmente conforme alle condizioni del mercato. I contratti d’affitto e di locazione devono essere conclusi per scritto. Deve essere compilato un inventario della mobilia acquisita insieme agli immobili.

2 Il ricavo netto deve essere accreditato alla Confederazione proporzionalmente alla sua quota di partecipazione alle spese d’acquisto di terreni; periodicamente, ma almeno una volta all’anno, va presentato un conteggio all’USTRA.

Art. 7

1 Die Kantone haben vorsorglich erworbene Grundstücke und Gebäude nach Möglichkeit zu marktgerechten Bedingungen zu nutzen. Pacht- und Mietverträge sind schriftlich festzulegen. Über Mobiliar, das mit Liegenschaften zusammen erworben wird, ist ein Inventar zu führen.

2 Die Nettoerträge sind dem Bund im Verhältnis seines Anteils an den Landerwerbskosten gutzuschreiben und periodisch, mindestens aber alljährlich mit dem ASTRA abzurechnen.

 

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