Landesrecht 5 Landesverteidigung 52 Bevölkerungs- und Zivilschutz
Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 52 Protezione della popolazione e protezione civile

520.311 Verordnung des VBS vom 5. April 2016 über Sicherstellungsdokumentationen und fotografische Sicherheitskopien (VSFS)

520.311 Ordinanza del DDPS del 5 aprile 2016 sulle documentazioni di sicurezza e le riproduzioni fotografiche di sicurezza (ODSRS)

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Art. 4 Scannen

1 Textdokumente müssen mit einer Auflösung von mindestens 300 dpi gescannt werden, Zeichnungen mit feinen Linien und Fotografien mit mindestens 400 dpi.

2 Mehrfarbige Vorlagen sind pro jeweilige Serie mindestens einmal mit einem Farbkeil oder einer Farbtafel zu scannen. Der Farbkeil oder die Farbtafel sind am Anfang und am Ende auf dem Mikrofilm aufzubelichten.

Art. 4 Scansione

1 I documenti sotto forma di testo devono essere scansionati con una risoluzione di almeno 300 dpi, i disegni con linee sottili e le fotografie con una risoluzione di almeno 400 dpi.

2 Gli originali a colori devono essere scansionati per ogni serie almeno una volta con una scala o una tavola cromatica. La scala o la tavola cromatica dev’essere inserita all’inizio e alla fine del microfilm.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.