Landesrecht 5 Landesverteidigung 52 Bevölkerungs- und Zivilschutz
Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 52 Protezione della popolazione e protezione civile

520.311 Verordnung des VBS vom 5. April 2016 über Sicherstellungsdokumentationen und fotografische Sicherheitskopien (VSFS)

520.311 Ordinanza del DDPS del 5 aprile 2016 sulle documentazioni di sicurezza e le riproduzioni fotografiche di sicurezza (ODSRS)

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Art. 5 Herstellung von fotografischen Sicherheitskopien

1 Zur Herstellung von fotografischen Sicherheitskopien muss, je nach Vorlage, Arbeitsablauf und Datenformat, ein Film in Schwarzweiss (SW) oder ein langzeitstabiler Farbfilm benutzt werden.

2 Wird die Vorlage direkt auf Film aufgenommen, so muss für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) eine Positivkopie des Originalfilms hergestellt werden.

3 Die fotografischen Sicherheitskopien müssen am Anfang eine Zusammenfassung des Inhalts enthalten.

Art. 5 Realizzazione di riproduzioni fotografiche di sicurezza

1 Per realizzare le riproduzioni fotografiche di sicurezza occorre utilizzare, a seconda dell’originale, del procedimento e del formato dei dati, una pellicola in bianco e nero (B/N) o una pellicola a colori stabile nel tempo.

2 Se il modello viene riprodotto direttamente sul microfilm, si deve realizzare una copia positiva della pellicola originale per l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

3 Le riproduzioni fotografiche di sicurezza devono riportare un riassunto del contenuto all’inizio della pellicola.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.