Die Finanzhilfen betragen höchstens 50 Prozent der anrechenbaren Ausgaben.
Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.