1 Disziplinarverstösse verjähren drei Monate nach deren Entdeckung. Die Frist wird mit der Eröffnung eines Disziplinarverfahrens unterbrochen oder ruht mit der Eröffnung eines Strafverfahrens in der gleichen Sache.
1 Le infrazioni disciplinari si prescrivono in tre mesi dalla scoperta dell’infrazione. Il termine di prescrizione è interrotto dall’avvio di un procedimento disciplinare o è sospeso dall’avvio di un procedimento penale per la stessa fattispecie.
2 Le infrazioni disciplinari si prescrivono in ogni caso in cinque anni dal giorno in cui sono state commesse. Sono escluse le infrazioni disciplinari nelle verifiche delle prestazioni secondo l’articolo 2 capoverso 1; tali infrazioni si prescrivono in ogni caso in sei mesi dal giorno in cui sono state commesse.
3 Se porta al conseguimento illecito di un titolo accademico del PF di Zurigo, l’infrazione disciplinare non si prescrive.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.