Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

414.138.1 Ordinanza disciplinare del Politecnico federale di Zurigo del 10 novembre 2020 (Ordinanza disciplinare del PF di Zurigo)

414.138.1 Verordnung der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich über vom 10. November 2020 das Disziplinarwesen (Disziplinarverordnung ETH Zürich)

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Art. 8 Prescrizione

1 Le infrazioni disciplinari si prescrivono in tre mesi dalla scoperta dell’infrazione. Il termine di prescrizione è interrotto dall’avvio di un procedimento disciplinare o è sospeso dall’avvio di un procedimento penale per la stessa fattispecie.

2 Le infrazioni disciplinari si prescrivono in ogni caso in cinque anni dal giorno in cui sono state commesse. Sono escluse le infrazioni disciplinari nelle verifiche delle prestazioni secondo l’articolo 2 capoverso 1; tali infrazioni si prescrivono in ogni caso in sei mesi dal giorno in cui sono state commesse.

3 Se porta al conseguimento illecito di un titolo accademico del PF di Zurigo, l’infrazione disciplinare non si prescrive.

Art. 8 Verjährung

1 Disziplinarverstösse verjähren drei Monate nach deren Entdeckung. Die Frist wird mit der Eröffnung eines Disziplinarverfahrens unterbrochen oder ruht mit der Eröffnung eines Strafverfahrens in der gleichen Sache.

2 Disziplinarverstösse verjähren in jedem Fall fünf Jahre nach deren Begehung. Ausgenommen sind Disziplinarverstösse bei Leistungskontrollen nach Artikel 2 Absatz 1; diese verjähren in jedem Fall sechs Monate nach deren Begehung.
3 Führt ein Disziplinarverstoss zum unrechtmässigen Erwerb eines akademischen Titels der ETH Zürich, so tritt keine Verjährung ein.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.