Landesrecht 3 Strafrecht - Strafrechtspflege - Strafvollzug 35 Rechtshilfe. Auslieferung
Diritto nazionale 3 Diritto penale - Procedura penale - Esecuzione 35 Assistenza giudiziaria. Estradizione

351.93 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen

351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale

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Art. 22 b. Durchführung

1 Die Zentralstelle lässt die Einvernahme überwachen, wenn Personen befragt werden, die nicht amerikanische Staatsangehörige sind, oder wenn es eine der zu befragenden Personen verlangt.

2 Mit der Überwachung ist ein Beamter einer Strafverfolgungsbehörde zu beauftragen. Er entscheidet aufgrund schweizerischen Rechts über die Zulässigkeit von Fragen.

Art. 21 a. Premesse

1 Nell’interrogatorio può essere applicato il diritto procedurale americano (art. 9 cpv. 2 del Trattato) se:

a.
la persona interrogata è di nazionalità americana e non è simultaneamente cittadino svizzero; oppure
b.
tutti i partecipanti vi consentono per scritto e non vi siano da temere pregiudizi essenziali per loro.

2 In altri casi l’applicazione può essere autorizzata soltanto se:

a.
l’oggetto dell’interrogatorio sembra essenziale per l’esito della procedura americana; e
b.
si deve ammettere, in considerazione della prassi dei tribunali americani, che il processo verbale dell’interrogatorio, effettuato conformemente al diritto svizzero, potrebbe non essere ammesso come mezzo di prova davanti al tribunale americano competente.

3 Nei casi previsti nel capoverso 1 lettera b e nel capoverso 2 l’Ufficio centrale deve informare le persone che saranno interrogate del tenore delle disposizioni procedurali americane applicabili.

4 Sono riservati i casi nei quali l’applicazione del diritto americano è regolata specialmente da altre disposizioni del Trattato.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.