1 Bei der Einvernahme kann amerikanisches Verfahrensrecht angewendet werden (Art. 9 Abs. 2 des Vertrags), wenn
2 In andern Fällen darf die Anwendung nur bewilligt werden, wenn
3 In den Fällen nach Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 hat die Zentralstelle die anwendbaren amerikanischen Verfahrensvorschriften den einzuvernehmenden Personen im Wortlaut bekannt zu geben.
4 Unberührt bleiben die Fälle, in denen die Anwendung amerikanischen Rechts aufgrund anderer Vorschriften des Vertrags besonders geregelt ist.
1 La rilevazione di un segreto di fabbricazione o d’affari giusta l’articolo 273 del Codice penale svizzero62 o di fatti che una banca deve abitualmente tenere segreti viola «simili importanti interessi» della Svizzera giusta l’articolo 3 capoverso 1 lettera a del Trattato anche quando facesse temere un notevole pregiudizio per l’economia svizzera e questo non potesse essere ragionevolmente preteso in considerazione dell’importanza del fatto.
2 Una sentenza emanata in Svizzera concerne, giusta l’articolo 3 capoverso 1 lettera b del Trattato, «un reato sostanzialmente simile» se la procedura americana ha lo scopo di reprimere la violazione dello stesso bene giuridico.
3 Un’assistenza giudiziaria che violerebbe «simili importanti interessi» della Svizzera (art. 3 cpv. 1 lett. a del Trattato) può essere autorizzata (art. 4) soltanto se:63
63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).
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