1 Die Finanzhilfen betragen höchstens 50 Prozent der anrechenbaren Ausgaben.
2 Anrechenbar sind jene Ausgaben, die unmittelbar mit der Vorbereitung und Durchführung der beitragsberechtigten Massnahme zusammenhängen.
1 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.
2 Sono computabili le spese direttamente connesse alla preparazione e all’attuazione del provvedimento conferente il diritto agli aiuti.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.