Soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt, stehen die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Personen in ihren Rechten und Pflichten aus den in Artikel 2 bezeichneten Gesetzen einander gleich.
Fatte salve le disposizioni contrarie della presente convenzione, le persone menzionate nell’articolo 3 paragrafo (1) beneficiano della parità di trattamento per quanto riguarda i diritti e gli obblighi derivanti dalle leggi enumerate nell’articolo 2.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.