1 Dieses Abkommen gilt auch für die vor seinem Inkrafttreten eingetretenen Versicherungsfälle. Jedoch
2 Dieses Abkommen begründet keine Leistungsansprüche für Zeiten vor seinem Inkrafttreten.
3 Für die Feststellung eines Leistungsanspruchs nach diesem Abkommen werden alle Versicherungszeiten oder gleichgestellten Zeiten sowie alle Wohnzeiten berücksichtigt, die nach der Gesetzgebung eines Vertragsstaates vor Inkrafttreten dieses Abkommens zurückgelegt worden sind.
4 Dieses Abkommen gilt nicht für Ansprüche, die durch Abfindung oder Beitragsrückvergütung abgegolten worden sind.
1 La presente Convenzione si applica pure agli eventi realizzatisi prima della sua entrata in vigore. Tuttavia:
2 La presente Convenzione non dà alcun diritto a prestazioni per un periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
3 Ogni periodo d’assicurazione o periodo assimilato, nonché ogni periodo di residenza compiuto sotto la legislazione di uno degli Stati contraenti avanti la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, è preso in considerazione per la determinazione del diritto ad una prestazione dovuta conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
4 La presente Convenzione non si applica ai diritti che sono stati tacitati mediante la concessione di un’indennità forfettaria o mediante il rimborso di contributi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.