Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.81 Gesundheit
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità

0.814.03 Stockholmer Übereinkommen vom 22. Mai 2001 über persistente organische Schadstoffe (POP-Konvention) (mit Anlagen)

0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

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annexG/lvlu1/lvlI/Art. 17

Streitigkeiten zwischen den gemäss Artikel 16 an den Schiedsspruch gebundenen Parteien über die Auslegung oder die Vollstreckung des Schiedsspruchs können von jeder Partei dem Schiedsgericht, das den Spruch gefällt hat, unterbreitet werden.

annexG/lvlu1/lvlII/Art. 1

1.  Qualsiasi domanda di una Parte in causa di istituire una commissione di conciliazione conformemente all’articolo 18 paragrafo 6 deve essere indirizzata per iscritto al Segretariato, il quale provvederà di conseguenza a informare tutte le Parti.

2.  A meno che le Parti non convengano diversamente, la commissione di conciliazione è composta da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna Parte coinvolta e un presidente nominato congiuntamente da tali membri.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.