0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

0.814.03 Stockholmer Übereinkommen vom 22. Mai 2001 über persistente organische Schadstoffe (POP-Konvention) (mit Anlagen)

annexG/lvlu1/lvlII/Art. 1

1.  Qualsiasi domanda di una Parte in causa di istituire una commissione di conciliazione conformemente all’articolo 18 paragrafo 6 deve essere indirizzata per iscritto al Segretariato, il quale provvederà di conseguenza a informare tutte le Parti.

2.  A meno che le Parti non convengano diversamente, la commissione di conciliazione è composta da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna Parte coinvolta e un presidente nominato congiuntamente da tali membri.

annexG/lvlu1/lvlI/Art. 17

Streitigkeiten zwischen den gemäss Artikel 16 an den Schiedsspruch gebundenen Parteien über die Auslegung oder die Vollstreckung des Schiedsspruchs können von jeder Partei dem Schiedsgericht, das den Spruch gefällt hat, unterbreitet werden.

 

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