Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.81 Gesundheit
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità

0.814.03 Stockholmer Übereinkommen vom 22. Mai 2001 über persistente organische Schadstoffe (POP-Konvention) (mit Anlagen)

0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

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Art. 4 Register spezifischer Ausnahmeregelungen

1 Hiermit wird ein Register zu dem Zweck eingerichtet, diejenigen Vertragsparteien zu benennen, für welche spezifische Ausnahmeregelungen gelten, die in Anlage A oder Anlage B aufgenommen sind. Hierin nicht benannt werden Vertragsparteien, die von den Bestimmungen in Anlage A oder Anlage B Gebrauch machen, welche von allen Vertragsparteien in Anspruch genommen werden können. Das Register wird vom Sekretariat geführt und ist für die Öffentlichkeit verfügbar.

2 Das Register umfasst

a.
eine den Anlagen A und B entnommene Aufstellung der Arten spezifischer Ausnahmeregelungen;
b.
eine Aufstellung der Vertragsparteien, für die eine in Anlage A oder Anlage B aufgenommene Ausnahmeregelung gilt, und
c.
eine Aufstellung der für jede registrierte spezifische Ausnahmeregelung geltenden Ablauftermine.

3 Jeder Staat kann sich, wenn er Vertragspartei wird, durch schriftliche Notifikation an das Sekretariat für eine oder mehrere Arten spezifischer Ausnahmeregelungen, die in Anlage A oder Anlage B aufgenommen sind, registrieren lassen.

4 Sofern in dem Register nicht durch eine Vertragspartei ein früherer Termin angegeben ist oder sofern nicht nach Absatz 7 eine Verlängerung gewährt wird, erlöschen alle Registrierungen spezifischer Ausnahmeregelungen fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens in Bezug auf eine bestimmte Chemikalie.

5 Auf ihrer ersten Tagung entscheidet die Konferenz der Vertragsparteien über ihr Überprüfungsverfahren für die Registereinträge.

6 Vor der Überprüfung eines Registereintrags legt die betroffene Vertragspartei dem Sekretariat einen Bericht vor, in dem die weiterhin bestehende Notwendigkeit einer Registrierung dieser Ausnahmeregelung begründet wird. Der Bericht wird vom Sekretariat allen Vertragsparteien zugesandt. Die Überprüfung einer Registrierung wird auf der Grundlage aller verfügbaren Informationen durchgeführt. Daraufhin kann die Konferenz der Vertragsparteien gegenüber der betroffenen Vertragspartei die Empfehlungen aussprechen, die sie für angemessen hält.

7 Die Konferenz der Vertragsparteien kann auf Ersuchen der betroffenen Vertragspartei beschliessen, den Zeitpunkt des Erlöschens einer spezifischen Ausnahmeregelung um einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren zu verschieben. Bei ihrem Beschluss berücksichtigt die Konferenz der Vertragsparteien die besonderen Gegebenheiten von Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, sowie von Vertragsparteien mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen in angemessenem Umfang.

8 Eine Vertragspartei kann einen Registereintrag hinsichtlich einer spezifischen Ausnahmeregelung durch schriftliche Notifikation an das Sekretariat jederzeit zurücknehmen. Die Rücknahme wird an dem Tag wirksam, der in der Notifikation angegeben ist.

9 Sind für eine bestimmte Art von spezifischen Ausnahmeregelungen keine Vertragsparteien mehr registriert, so können hierzu keine neuen Registrierungen mehr erfolgen.

Art. 5 Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni dovute a produzione non intenzionale

Ciascuna Parte adotta almeno le seguenti misure per ridurre il volume totale delle emissioni di origine antropica di ciascuna delle sostanze chimiche elencate nell’allegato C, allo scopo di ridurlo sempre più e, se possibile, di azzerarlo:

a)
elaborazione di un piano d’azione o, se del caso, di un piano d’azione regionale o subregionale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei propri confronti e successiva attuazione nell’ambito del piano d’attuazione previsto nell’articolo 7, allo scopo di identificare, caratterizzare e gestire le emissioni di sostanze chimiche elencate nell’allegato C e di facilitare l’attuazione delle lettere b)–e). Il piano d’azione comprende i seguenti elementi:
i)
una valutazione delle emissioni attuali e prevedibili, compresa l’elaborazione e la tenuta di inventari delle fonti e di stime delle emissioni, tenendo conto delle categorie di fonti nell’allegato C,
ii)
una valutazione dell’efficacia delle leggi e delle politiche applicate dalla Parte per gestire tali emissioni,
iii)
strategie per adempiere agli obblighi del presente paragrafo, tenendo conto delle valutazioni di cui in i) e ii),
iv)
misure volte a promuovere l’educazione, la formazione e la consapevolezza in relazione a dette strategie,
v)
un esame, ogni cinque anni, di dette strategie e della loro efficacia in relazione all’adempimento degli obblighi del presente paragrafo; i risultati di detti esami figureranno nei rapporti presentati in virtù dell’articolo 15,
vi)
un calendario d’attuazione del piano d’azione, comprese le strategie e le misure in esso definite;
b)
promozione dell’applicazione di misure disponibili, possibili e pratiche, atte a raggiungere rapidamente un livello realistico e significativo di riduzione delle emissioni o eliminazione delle fonti;
c)
promozione dello sviluppo e, qualora la Parte lo ritenga opportuno, imposizione dell’uso di materiali, prodotti e processi modificati o alternativi, allo scopo di prevenire la formazione e l’emissione delle sostanze chimiche elencate nell’allegato C, tenendo conto delle indicazioni generali sulle misure di prevenzione e riduzione delle emissioni che figurano nell’allegato C e delle direttive che saranno adottate mediante decisione dalla Conferenza delle Parti;
d)
promozione e, conformemente al calendario d’attuazione del proprio piano d’azione, imposizione dell’uso delle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti alle categorie di fonti identificate dalla Parte come tali da giustificare un’azione nell’ambito del proprio piano d’azione, a cominciare dalle categorie di fonti elencate nell’allegato C parte II. In ogni modo, l’obbligo di far uso delle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti alle categorie elencate nella parte II di detto allegato va introdotto quanto prima e comunque non oltre quattro anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione per detta Parte. Per le categorie elencate, le Parti promuovono l’uso delle migliori prassi ambientali. Applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori prassi ambientali, le Parti dovrebbero tener conto delle indicazioni generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni che figurano in detto allegato e delle direttive sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori prassi ambientali che saranno adottate mediante decisione dalla Conferenza delle Parti;
e)
promozione, in conformità con il proprio piano d’azione, dell’uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori prassi ambientali:
i)
per le fonti esistenti, appartenenti alle categorie di fonti elencate nell’allegato C parte II e appartenenti alle categorie di fonti come quelle elencate nella parte III di detto allegato,
ii)
per le nuove fonti, appartenenti alle categorie di fonti come quelle elencate nell’allegato C parte III che una Parte non ha identificato ai sensi della lettera d).
Applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori prassi ambientali, le Parti dovrebbero tener conto delle indicazioni generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni enunciate nell’allegato C e delle direttive sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori prassi ambientali che saranno adottate mediante decisione dalla Conferenza delle Parti;
f)
ai fini del presente paragrafo e dell’allegato C:
i)
per «migliori tecniche disponibili» si intende lo stadio di sviluppo più efficace e avanzato delle attività e delle loro modalità di esercizio atte a comprovare l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di principio, la base dei valori limite di emissione intesi a prevenire e, qualora ciò risulti impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni delle sostanze chimiche elencate nell’allegato C parte I e il loro impatto sull’ambiente nel complesso. In particolare:
ii)
per «tecniche» si intendono sia la tecnologia utilizzata, sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto,
iii)
per tecniche «disponibili» si intendono le tecniche accessibili all’operatore ed elaborate su una scala che ne consenta l’applicazione nel settore industriale pertinente a condizioni economicamente e tecnicamente convenienti, in considerazione dei costi e dei vantaggi,
iv)
per tecniche «migliori» si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello generale di protezione dell’ambiente nel suo complesso,
v)
per «migliori prassi ambientali» si intende l’applicazione della combinazione più adatta di misure di controllo e strategie di protezione dell’ambiente;
vi)
per «nuova fonte» si intende qualsiasi fonte la cui costruzione o modifica sostanziale è iniziata almeno un anno dopo la data di:
a)
entrata in vigore della presente Convenzione per la Parte interessata, oppure
b)
entrata in vigore, per la Parte interessata, di un emendamento dell’allegato C, nel caso in cui una fonte sottostia alle disposizioni della presente Convenzione solo in virtù di tale emendamento;
g)
valori limite di emissione o norme di prestazione possono essere utilizzati da una Parte per adempiere i propri obblighi in materia di migliori tecniche disponibili ai sensi del presente paragrafo.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.