1. Die Kommission kann alle Fragen prüfen, die sich auf die Ziele dieses Übereinkommens und die Durchführung seiner Bestimmungen beziehen; sie kann entsprechende Empfehlungen abgeben.
2. Beschlüsse der Kommission aufgrund der Artikel 2 und 3 bedürfen der Zweidrittelsmehrheit ihrer Mitglieder.
1. La Commissione può esaminare tutte le questioni riguardanti gli scopi della presente Convenzione e l’applicazione delle norme della stessa, facendo raccomandazioni a tal fine.
2. Le decisioni della Commissione previste all’articolo 2 e all’articolo 3 saranno adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.